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Gruppo Oltrecagnan A.P.S.

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Oltrecagnan

il punto di riferimento per la terza età, a Treviso

Mens sana in corpore sano. Per vivere meglio: attività fisica, culturale e turistica

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Lo statuto di Oltrecagnan

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Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI - SEDE - DURATA

 

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione Oltrecagnan, già APS iscritta al registro regionale con codice  PS/TV 0183., diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: “GRUPPO OLTRECAGNAN A.P.S.” C.F. 94005050268. Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintanto che l’associazione sarà iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
Associazione ha sede in Corte San Parisio n°3, Comune di Treviso.

L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITA’

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche e di utilità sociale, rivolte sia agli Iscritti all’Associazione che a tutti i cittadini.

In particolare, l’associazione ha lo scopo di supportare la promozione sociale, culturale e civile delle persone, l’integrazione sociale, la promozione di relazioni interpersonali tra le generazioni, la beneficenza, l’impegno nel volontariato, la tutela del diritto alla salute, all’assistenza, alla cultura, alla dignità, di quant’altro ritenuto opportuno per la valorizzazione della persona, e per una migliore qualità della vita, con particolare riguardo per le persone anziane.

L'Associazione persegue le seguenti finalità suddette, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

la promozione del proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, e ludico-ricreativa per dare agli anziani momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;

la promozione di incontri e rapporti di collaborazione con gli Enti, le altre Associazioni e le scuole del territorio;

l’organizzazione di attività per la prevenzione, il mantenimento e la cura della salute soprattutto delle persone anziane (es. attività motorie, cure termali ecc.)

 L’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale  di cui alla lettera k) dell’art. 5 del del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

la complementare attività di promozione di viaggi e soggiorni turistici, come momento di socializzazione e sviluppo culturale, sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

La promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui alla lettera w) dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante le realizzazione delle seguenti azioni:

Incontri e conferenze su tematiche di interesse sociale.

L’organizzazione e la gestione di attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo di cui alla lettera u) dell’art. 5 del del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 

Attività di beneficenza, ovvero di erogazione di beni o denaro a favore di soggetti svantaggiati o a favore di altre associazioni solidaristiche 

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.   

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo, o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.   

L’Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali delle associazioni di promozione sociale cui eventualmente aderisca.

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci e’ illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all’assemblea alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci in regola con il pagamento annuale della quota associativa hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Il socio che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale non potrà partecipare all’attività dell’associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. ​

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

 

all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 7  – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.

L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. In ogni caso l’esclusione del socio dovrà essere ratificata dall’assemblea alla prima convocazione utile. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 9 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.​

Art. 10 - RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.​

Art. 11- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO-LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di tenere aggiornati i seguenti libri sociali (come indicato all’art. 25 del presente statuto):

a)      il Libro soci;

b)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;

c)      il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)      il Registro dei Volontari non occasionali. 

ART. 12 (Bilancio sociale - eventuale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.​

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo (detto anche organo di amministrazione);
il Presidente;
il Collegio Contabile;
l’Organo di Controllo (eventuale);
l’Organo di revisione legale dei conti (eventuale).​

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/10 dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati  e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Per l’assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.​

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:

approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

approva il bilancio preventivo; 

approva i regolamenti interni;

delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; 

previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Presidente , il Consiglio Direttivo e il Collegio contabile; 

elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore; 

delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;

delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

può nominare , con riferimento alla singola adunanza assembleare, il proprio presidente; 

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri effettivi compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9(nove) eletti fra i soci. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo, può cooptare,  scegliendo tra gli associati, per il periodo residuo del mandato, fino a due membri in caso di loro dimissioni o mancanza per qualsiasi altra causa. Le cooptazioni effettuate dovranno essere portate a ratifica della prima Assemblea utile.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura del lavori assembleari, stabilisce le modalità di elezione.​

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza il predetto termine può ridursi  due giorni.  

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.​

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i propri membri eventuali cariche come quella del Vice Presidente, segretario e tesoriere, inoltre:

predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

dà esecuzione alle delibere assembleari;

formalizza gli atti per la gestione dell'Associazione;

predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

stipula tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

delibera in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ne ratifica l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;

delibera l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

elabora il bilancio di esercizio e quello di previsione (e l’eventuale bilancio sociale), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;

stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

 E’ eletto dall’assemblea dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

 Ha i seguenti compiti e poteri:

convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

convocare l’Assemblea dei Soci;

sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Art. 22 – Collegio Contabile

Il Collegio contabile è composto da 3 membri eletti dall’assemblea tra I propri componenti. Dura in carica quanto gli altri organi sociali. I controlli del Collegio Contabile hanno luogo una volta l’anno in occasione della stesura del bilancio dell’anno in corso. Al superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del d.lgs. 117/2017 verrà sostituito dall’organo di revisione legale dei conti.

ART. 23 - Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

 L’organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 - Organo di Revisione legale dei conti

 E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 25 - Libri sociali

 L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 26 - Convenzioni

 Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 27 - Personale retribuito

 L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

 I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 28 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Responsabilità dell’associazione

 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 30 - Assicurazione dell’associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art.31 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia legale, che non sia stata previamente definita dall’assemblea dei Soci, è competente il Foro del luogo in cui ha sede il “Gruppo Oltrecagnan A.P.S.”

Art. 32 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 33 INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’

 L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con il “Gruppo Oltrecagnan A.P.S.”.

Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo di colui che dovesse essere assente alle riunioni di tale Organo, per almeno tre volte consecutive, senza idonea giustificazione.

Art. 34 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 9 e 10.

Art. 35 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 36 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore.